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Sez. 5 - , Sentenza n. 24953 del 10/05/2021 Cc. (dep. 30/06/2021) Rv. 281414 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Disciplina emergenziale da Covid-19 - Impugnazione cautelare - Trasmissione via pec ad indirizzo non abilitato secondo il provvedimento organizzativo del dirigente dell'ufficio giudiziario, ma compreso nell’elenco allegato al provvedimento del direttore generale della DGSIA – Inammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281414-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24, Legge 18/12/2020 num. 176 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)