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Sez. L, Sentenza n. 2685 del 03/04/1990 (Rv. 466357 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO DALL'ENASARCO AGLI AGENTI DI COMMERCIO - NATURA PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466357-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO DALL'ENASARCO AGLI AGENTI DI COMMERCIO - NATURA PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE.*

Il trattamento economico dovuto dall'ENASARCO agli agenti di commercio in caso di risoluzione del rapporto di Agenzia, essendo causalmente correlato alla contribuzione che obbligatoriamente il preponente corrisponde a detto ente, ha natura previdenziale - acquista per effetto dell'evoluzione della disciplina pattizia e legislativa, che ha in tal senso trasformato l'indennità originariamente dovuta ai sensi degli artt. 8 e 11 dell'accordo collettivo 30 giugno 1938, al fine di garantire l'agente dal rischio della inadempienza del preponente - e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione automatica ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ.. (V 6971/87, mass n 455150; (V 6212/86, mass n 448479).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 num. 8, Contr. Coll. 30/06/1938 num. 11, Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DPR 26/12/1960 num. 1842 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 145 CORTE COST., DPR 18/03/1961 num. 387 CORTE COST., Legge 02/02/1973 num. 12 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)