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Sez. L, Sentenza n. 12223 del 29/12/1990 (Rv. 470333 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI CLIENTELA E INDENNITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1990-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470333-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI CLIENTELA E INDENNITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

In caso di risoluzione del rapporto di Agenzia, mentre non spetta all'agente l'indennità sostitutiva di clientela ove il rapporto sia cessato per volontà ed iniziativa dell'agente, invece compete in ogni caso all'agente, a norma dell'art. 1751 cod. civ. e delle corrispondenti norme degli accordi economici collettivi, l'indennità di scioglimento del contratto, che è dovuta - in tutto od in parte - dal preponente ove il medesimo non abbia provveduto a versare all'ENASARCO, per l'accreditamento sul conto dell'agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che è Onere del proponente - il quale eccepisca essere tale indennità dovuta dall'ENASARCO - provare di aver regolarmente assolto al suddetto Obbligo contributivo. (V 2879/90, mass n 466468; (V 2685/90, mass n 466357).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)