Sez. 1, Sentenza n. 5802 del 07/12/1978 (Rv. 395622 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - SENTENZE PER GLI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI - DEROGA DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1958 - DIVIETO DEL RIESAME DEL MERITO - LIMITI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - SENTENZE PER GLI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI - DEROGA DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1958 - DIVIETO DEL RIESAME DEL MERITO - LIMITI.*
L'art 798 cod proc civ, che, nel procedimento di delibazione, consente, nei casi da esso previsti, il riesame del merito della causa, trova deroga nelle norme contenute nella convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1960 n 918, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, le quali ammettono il predetto riesame nel solo caso in cui il giudice della delibazione ritenga che il soccombente, senza sua colpa, non abbia avuto la possibilita di conoscere del processo, o non si sia potuto difendere. (Conf 971/76, mass n 379624).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/04/1958, Legge 04/08/1960 num. 918
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)