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Sez. 1, Sentenza n. 7051 del 20/12/1982 (Rv. 424718 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ EX ART. 798 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - DEROGA PREVISTA DALLA CONVENZIONE DELL'AJA 15 APRILE 1958 IN TEMA DI DELIBAZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE SUGLI OBBLIGHI ALIMENTARI A FAVORE DI MINORI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424718-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ EX ART. 798 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - DEROGA PREVISTA DALLA CONVENZIONE DELL'AJA 15 APRILE 1958 IN TEMA DI DELIBAZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE SUGLI OBBLIGHI ALIMENTARI A FAVORE DI MINORI - LIMITI.*

L'art. 798 cod. proc. civ. che, nel procedimento di delibazione di una sentenza straniera, consente il riesame del merito della causa quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, è derogato dalle norme della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere sugli obblighi alimentari a favore di minori (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1960 n. 918), le quali ammettono il predetto riesame nel solo caso in cui il giudice della delibazione ritenga che il soccombente, senza sua colpa, non abbia avuto la possibilità di conoscere l'esistenza del processo o non si sia potuto difendere. (Conf 5802/78, mass n 395622; (Conf 2042/78, mass n 391401; (Conf 971/76, mass n 379624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/04/1958, Legge 04/08/1960 num. 918 art. 2 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)