Sez. 1, Sentenza n. 971 del 17/03/1976 (Rv. 379624 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - SENTENZE PER GLI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI - DEROGA DELLA CONVENZIONE DELL'AIA DEL 1958 - DIVIETO DEL RIESAME DEL MERITO - LIMITI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - SENTENZE PER GLI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI - DEROGA DELLA CONVENZIONE DELL'AIA DEL 1958 - DIVIETO DEL RIESAME DEL MERITO - LIMITI.*
L'art 798 cod proc civ, che in Sede di delibazione consente, nei casi da esso previsti, un riesame del merito, e derogato dalle norme contenute nella convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1960, n 918), concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, in quanto la convenzione vieta di norma l'esame del merito e lo consente soltanto nel caso in cui il giudice della delibazione ritenga che il soccombente, senza sua colpa, non abbia avuto la possibilita di conoscere l'esistenza del processo o non si sia potuto difendere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/04/1958, Legge 04/08/1960 num. 918
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)