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Sez. L, Sentenza n. 10073 del 15/10/1990 (Rv. 469455 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTESE INERENTI ALLA CONDUZIONE DELLA CRISI AZIENDALE - OGGETTO - NATURA - ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469455-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTESE INERENTI ALLA CONDUZIONE DELLA CRISI AZIENDALE - OGGETTO - NATURA - ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE.*

Le intese inerenti alla conduzione della crisi aziendale stipulate fra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario), avendo ad oggetto la regolamentazione di rapporti d'interesse comune, al fine della tutela e dello sviluppo dell'occupazione, anziché i rapporti di lavoro in sè considerati, sono riconducibili alla figura dell'accordo economico collettivo, il quale non presuppone una situazione di contrasto fra le categorie interessate, anziché alla figura del contratto collettivo, che è istituzionalmente volto alla composizione ed alla regolamentazione dei contrastanti interessi del datore di lavoro e dei dipendenti. (V 2642/58; (V 512/49; (V 280/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2063, Cod. Civ. art. 2067, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)