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Sez. L, Sentenza n. 5929 del 27/06/1996 (Rv. 498314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordi o intese raggiunti in sede di procedura di consultazione sindacale ex art. 5 legge n. 164 del 1975 - Espressione di autonomia contrattuale - Esclusione - Effetti endoprocedimentali - Configurabilità - Stipulazione in occasione della stessa procedura di contratti collettivi normativi o di intese negoziali per il rientro in azienda dei lavoratori - Ammissibilità - Qualificazioni del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Gli accordi o le intese che possono essere eventualmente raggiunti in occasione della procedura di consultazione sindacale prevista, quale condizione di legittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'integrazione salariale, dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1322 cod. civ., atteso che da essi non derivano effetti di modifica, estinzione o costituzione di rapporti giuridici, ma solo effetti endoprocedimentali. Tuttavia in occasione di tale procedura può verificarsi anche la stipulazione di un contratto collettivo normativo, comportante l'attribuzione ai lavoratori interessati del diritto a rientrare in servizio ad una data fissata, oppure l'assunzione in via negoziale da parte dell'imprenditore di un'obbligazione in tal senso in favore dei singoli lavoratori. Ne consegue che l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, della natura giuridica degli atti intervenuti in occasione di tale procedura è insindacabile in sede di legittimità, ove non siano violati i criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ. e la motivazione sia sufficiente e non contraddittoria.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)