diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 13088 del 05/03/2014 Ud. (dep. 20/03/2014) Rv. 259591 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | "Mobbing" - Configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259591-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

Le pratiche vessatorie realizzate ai danni di un lavoratore dipendente al fine di determinare l'emarginazione (cd. mobbing), anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, possano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia soltanto quando s'inquadrino nel contesto di un rapporto che - per le caratteristiche peculiari della prestazione lavorativa ovvero per le dimensioni e la natura del luogo di lavoro - comporti relazioni intense e abituali, una stretta comunanza di vita ovvero una relazione di affidamento del soggetto più debole verso quello rivestito di autorità, assimilabili alle caratteristiche proprie del consorzio familiare. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del delitto in parola, per essersi verificate le condotte vessatorie nel contesto di un'articolata realtà aziendale, caratterizzata da uno stabilimento di ampie dimensioni e da decine di dipendenti sindacalizzati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)