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Sez. 6, Sentenza n. 28603 del 28/03/2013 Ud. (dep. 03/07/2013) Rv. 255976 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | "Mobbing" - Configurabilità del reato - Nuova formulazione per effetto della legge n. 172 del 2012 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255976-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., anche nel testo modificato dalla l. n. 172 del 2012 esclusivamente se, il rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente assume natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Nella specie, la Corte pur escludendo la configurabilità del delitto di maltrattamenti, ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria perché il giudice valutasse se i disturbi ansioso-depressivi lamentati dalla vittima potessero integrare il delitto di lesioni personali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)