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Sez. 6, Sentenza n. 51591 del 28/09/2016 Ud. (dep. 02/12/2016) Rv. 268819 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Rapporto di lavoro subordinato - Potere di correzione e disciplina del datore di lavoro - Condotta del datore di lavoro attuata con modalità vessatorie verso il dipendente - Configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e/o del reato di cui all'art. 571 cod. pen. - Differenze.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268819-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

In tema di esercizio del potere di correzione e disciplina in ambito lavorativo, configura il reato previsto dall'art. 571 cod. pen. la condotta del datore di lavoro che superi i limiti fisiologici dell'esercizio di tale potere (nella specie rimproveri abituali al dipendente con l'uso di epiteti ingiuriosi o con frasi minacciose), mentre integra il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. la condotta del datore di lavoro che ponga in essere nei confronti del dipendente comportamenti del tutto avulsi dall'esercizio del potere di correzione e disciplina, funzionale ad assicurare l'efficacia e la qualità lavorativa, e tali da incidere sulla libertà personale del dipendente, determinando nello stesso una situazione di disagio psichico (nella specie, lancio di oggetti verso il dipendente e imposizione di stare seduto per lungo tempo davanti alla scrivania del datore di lavoro senza svolgere alcuna funzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 571 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)