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Sez. 1, Sentenza n. 5372 del 19/06/1987 (Rv. 453958 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE IN BASE AL CRITERIO ASSISTENZIALE - STATO DI BISOGNO DELLO AVENTE DIRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453958-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE IN BASE AL CRITERIO ASSISTENZIALE - STATO DI BISOGNO DELLO AVENTE DIRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'attribuzione e della Determinazione dell'assegno di divorzio, in base al criterio assistenziale, non rileva lo stato di bisogno dell'avente diritto, che può essere anche economicamente autosufficiente, ma l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, delle condizioni economiche del suddetto rispetto a quelle su cui, con riferimento al reddito e alle sostanze dello altro coniuge, egli poteva contare in costanza del rapporto e che, in via di massima, debbono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio a favore del coniuge impoverito. (Conf 7593/83, mass n 432203; (Conf 4834/83, mass n 429722; (Conf 5874/81, mass n 416616).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)