Sez. 1, Sentenza n. 5714 del 21/10/1988 (Rv. 460247 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - PORTATA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - PORTATA.*
In tema di Determinazione dell'assegno di divorzio, i criteri di riferimento enunciati dall'art. 5 legge 1 dicembre 1970, n. 898 operano prima ancora che come parametri di quantificazione come presupposti di attribuzione, dovendosi accertare se una concreta ragione di squilibrio patrimoniale sia venuta a determinarsi con vantaggio d'uno dei coniugi e pregiudizio per l'altro a seguito dello scioglimento del matrimonio. (V 5372/87, mass n 453958, sulla prima parte della massima; (V 72/86, sulla prima parte della massima; (Conf 3390/85, mass n 441058, sulla seconda parte; (Conf 3520/83, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)