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Sez. 1, Sentenza n. 7593 del 23/12/1983 (Rv. 432203 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO ASSISTENZIALE - AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DELL'AVENTE DIRITTO - IRRILEVANZA - REQUISITI RILEVANTI.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432203-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO ASSISTENZIALE - AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DELL'AVENTE DIRITTO - IRRILEVANZA - REQUISITI RILEVANTI.*

Ai fini dell'attribuzione e della Determinazione dell'assegno di divorzio, in base al criterio assistenziale, non rileva lo stato di bisogno dell'avente diritto, che può essere anche economicamente autosufficiente, ma l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, delle condizioni economiche del suddetto rispetto a quelle su cui, con riferimento al reddito e alle sostanze dello altro coniuge, egli poteva contare in costanza del rapporto e che, in via di massima, debbono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio a favore del coniuge impoverito. (V 4834/83, mass n 429722; (V 3520/83, mass n 428414; (V 5874/81, mass n 416616).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)