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Sez. 1, Sentenza n. 5970 del 18/11/2014 Cc. (dep. 10/02/2015) Rv. 262482 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Richiesta di remissione del debito - Onere esclusivo di allegazione gravante sull'interessato - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262482-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di richiesta di rimessione del debito, l'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 2005, n.115, non prevede un onere di allegazione esclusivo a carico dell'interessato, essendo attribuito all'Autorità giudiziaria il potere di compiere tutte le acquisizioni istruttorie ritenute necessarie; ne consegue che non è inammissibile l'istanza del condannato non corredata da sufficiente documentazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)