Sez. 1, Sentenza n. 277 del 13/01/2000 Cc. (dep. 04/03/2000) Rv. 215368 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità emessa "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il presidente di un organo collegiale può dichiarare "de plano" inammissibile una richiesta, a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., solo quando facciano difetti requisiti posti direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, il Presidente di un tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile una domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenendola manifestamente infondata, in quanto non era stato prospettato alcun supporto terapeutico dall'istante tossicodipendente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)