Sez. 1, Sentenza n. 28276 del 02/02/2018 Cc. (dep. 19/06/2018) Rv. 273294 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Richiesta di remissione del debito - Riproposizione dopo declaratoria di inammissibilità o rigetto di precedente - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito dopo la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto di una precedente, quando la successiva prospetti nuovi questioni giuridiche ovvero elementi di fatto anche preesistenti, purché diversi da quelli presi in considerazione dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)