Sez. 3, Sentenza n. 6559 del 19/12/1980 (Rv. 410345 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITA - SOGGETTIVA - OGGETTIVA - NOZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITA - SOGGETTIVA - OGGETTIVA - NOZIONI.*
Il termine dedotto in contratto e essenziale quando l'improrogabilita risulti dalla volonta delle parti, manifestata espressamente o per implicito, attraverso le previste modalita di adempimento degli obblighi e di Esercizio dei diritti corrispondenti, senza necessita di formule sacramentali (essenzialita soggettiva), ovvero quando risulti dalla natura ed oggetto del contratto, in quanto l'utilita perseguita dalle parti e desumibile da una valutazione complessiva dello equilibrio economico negoziale non soddisferebbe l'interesse del creditore se la prestazione non sia eseguita entro tre giorni dalla scadenza (essenzialita oggettiva). (Conf 3489/78, mass n 392981).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)