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Sez. 3, Ordinanza n. 4150 del 15/02/2024 (Rv. 670510-01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi ex art. 2, comma 227, della l. n. 244 del 2007 - Trasferimento d'azienda - Contenuto - Trasferimento della licenza - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670510-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Ai fini dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, l'art. 2, comma 227, della l. n. 244 del 2007 richiede il subentro, tramite cessione di azienda o di ramo aziendale, nell'attività di impresa del cedente, in tal modo presupponendo il trasferimento, in favore del

cessionario, di beni, mobili o immobili, che compongono, nel loro complesso, l'azienda o un ramo di essa, non essendo, invece, sufficiente il mero trasferimento della licenza, posto che questa, non essendo un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati, atteso il suo carattere personale, non può essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l'azienda.

Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)