Sez. 1, Sentenza n. 2240 del 06/02/2004 (Rv. 569916 - 01)
AZIENDA - AFFITTO | Autorizzazione all'esercizio di attività artigianale - Natura - Riconducibilità tra i beni che compongono l'azienda - Esclusione - Conseguenze - Cessazione del rapporto - Obbligo di riconsegna dell'azienda - Rilascio di autorizzazione all'affittuario - Necessità - Esclusione.
AZIENDA - AFFITTO
L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività artigianale (nella specie, parrucchiere) ha carattere personale e non è riconducibile tra i beni che compongono l'azienda, sicché, nel caso di affitto dell'azienda, l'affittuario, al termine del rapporto, in mancanza di espresse pattuizioni, non è tenuto a rinunciarvi o a non opporsi al rilascio di una nuova autorizzazione e, pertanto, va escluso che l'adempimento dell'obbligazione di riconsegna dell'azienda al proprietario possa ritenersi perfezionata soltanto quando quest'ultimo abbia ottenuto il rilascio dell'autorizzazione amministrativa già intestata all'affittuario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)