Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 12/08/1969 (Rv. 342862 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e di avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, ai sensi dell'art 366 n 4 cod proc civ, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate della tariffa professionale. (Conf 210-69, massima n 338147 89-69, massima n 337944 3978-68, massima n 337547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)