diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1012 del 06/04/1971 (Rv. 350989 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350989-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, à sensi dell'art 366 n 4 cod proc civ, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate dalla tariffa professionale. (Conf 1476'70, mass n 347316' 2978'69, mass n 342862).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)