Sez. 2, Sentenza n. 3812 del 16/06/1980 (Rv. 407653 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CONTRATTO STIPULATO PER ISCRITTO E PATTO DI DIFFERIMENTO O FRAZIONAMENTO DELLE CONSEGNE O DELLA SOLUTIO - OPERATIVITA DELLE PREDETTE PRESCRIZIONI - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CONTRATTO STIPULATO PER ISCRITTO E PATTO DI DIFFERIMENTO O FRAZIONAMENTO DELLE CONSEGNE O DELLA SOLUTIO - OPERATIVITA DELLE PREDETTE PRESCRIZIONI - ESCLUSIONE.*
Le prescrizioni presuntive - le quali trovano fondamento e ragione nell'uso secondo il quale, in taluni rapporti quotidiani, il pagamento segue immediatamente l'assunzione dell'obbligazione, senza che si faccia ricorso all'atto scritto, ne per stipulare il contratto ne per dimostrare l'Estinzione delle obbligazioni da esso nascenti - non operando quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (il che si ha anche nel caso di 'copia commissioné sottoscritta solo dal compratore ed esibita in giudizio dal venditore che la invochi a suo favore) e quando si siano dalle parti pattuiti il differimento o il frazionamento delle consegne o della solutio. (Conf 1137/77, mass n 384792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)