Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 23/03/1977 (Rv. 384792 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - FONDAMENTO - CONTRATTO STIPULATO PER ISCRITTO O PATTUIZIONE DI DIFFERIMENTO E FRAZIONAMENTO DELLA SOLUTIO - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - FONDAMENTO - CONTRATTO STIPULATO PER ISCRITTO O PATTUIZIONE DI DIFFERIMENTO E FRAZIONAMENTO DELLA SOLUTIO - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Poiche le prescrizioni presuntive trovano fondamento e ragione nello uso secondo il quale, in taluni rapporti quotidiani, il pagamento segue immediatamente all'assunzione dell'obbligazione, senza che si faccia ricorso all'atto scritto ne per stipulare il contratto ne per dimostrare l'Estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, tali prescrizioni non operano quando il contratto sia stipulato per iscritto (il che ricorre anche nel caso di 'copia commissioné sottoscritta solo dal compratore ed esibita in giudizio dal venditore che la invochi a suo favore) e quando si siano dalle parti pattuiti il differimento ed il frazionamento della solutio (in questa seconda ipotesi, nel caso di vendita, non rileva, in contrario, che il venditore chieda in giudizio il pagamento non della somma corrispondente ad una rata del prezzo, ma di somma inferiore). (V 4315/74, mass n 373007).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)