Sez. 1, Sentenza n. 4609 del 08/07/1983 (Rv. 429480 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - DIRITTO DEI COMMERCIANTI PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE A CHI NON NE FA COMMERCIO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - DIRITTO DEI COMMERCIANTI PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE A CHI NON NE FA COMMERCIO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La presunzione di pagamento derivante dalla prescrizione breve di cui all'art. 2955, n. 5, cod. civ., si applica limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono, senza formalità, fra commercianti al minuto e consumatori, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza rilascio di quietanza, ed essa non opera, perciò, quando il rapporto di credito sia stato consacrato in un atto scritto, proprio perché i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d'uso comune l'immediato pagamento, ed a maggior ragione quando il debito del compratore risulta consacrato in un vaglia cambiario, il cui possesso da parte del venditore non si concilierebbe con la presunzione di avvenuto pagamento. (V 3812/80, mass n 407653; (V 6101/78, mass n 395919; (V 3543/77, mass n 387138; (V 1137/77, mass n 384792; (V 244/71, mass n 349688; (V 549/70, mass n 345631; V 2350/69, mass n 341774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)