Sez. 3, Sentenza n. 1762 del 27/07/1965 (Rv. 313338 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - SPESE - GIUDIZIALI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - NATURA - DIFFERENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - SPESE - GIUDIZIALI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - NATURA - DIFFERENZA.*
Il decreto contemplato dall'art 611 cod proc civ, che concerne l'ipotesi in cui sia stata richiesta la liquidazione delle sole spese anticipate dall'istante nell'esecuzione per consegna o rilascio, e specificate dall' ufficiale giudiziario nel relativo processo verbale, non ha natura di decreto ingiuntivo, ma di semplice provvedimento liquidatorio, costituente titolo esecutivo. Se, invece, la richiesta di liquidazione riguardi diritti di procuratore o onorari di avvocato, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, anche se emesso con riferimento all'art 611 cod proc civ, deve equipararsi ad un decreto ingiuntivo, ed e quindi, impugnabile secondo le norme relative all'ingiunzione, applicabili per analogia. (Conf. 655/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)