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Sez. 3, Sentenza n. 3853 del 25/08/1977 (Rv. 387525 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE - COMPETENZE PROCURATORIE ED ONORARIO D'AVVOCATO - RIMBORSO - PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387525-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE - COMPETENZE PROCURATORIE ED ONORARIO D'AVVOCATO - RIMBORSO - PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - APPLICABILITA.*

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art 611 cod proc civ (elencazione da parte dell'ufficiale giudiziario e liquidazione con decreto del pretore, costituente titolo esecutivo) concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante, non anche i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato, per il cui rimborso, pertanto, e consentito ricorrere al procedimento d'ingiunzione. (V 1762/65, mass n 313338).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)