Sez. 3, Sentenza n. 3853 del 25/08/1977 (Rv. 387525 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE - COMPETENZE PROCURATORIE ED ONORARIO D'AVVOCATO - RIMBORSO - PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - APPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE - COMPETENZE PROCURATORIE ED ONORARIO D'AVVOCATO - RIMBORSO - PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - APPLICABILITA.*
In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art 611 cod proc civ (elencazione da parte dell'ufficiale giudiziario e liquidazione con decreto del pretore, costituente titolo esecutivo) concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante, non anche i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato, per il cui rimborso, pertanto, e consentito ricorrere al procedimento d'ingiunzione. (V 1762/65, mass n 313338).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)