Sez. L, Sentenza n. 4851 del 27/02/2009 (Rv. 607247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per lavoro straordinario festivo dei ferrovieri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, interpretando l'art. 51 del CCNL del 1999 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva affermato che il diritto al compenso per lavoro straordinario festivo, previsto da detta norma contrattuale, compete solo ove il lavoratore espleti la prestazione nel giorno festivo che sia pure giorno di riposo dal turno, e non anche nel caso in cui si tratti di giorno di mero riposo dal turno non cadente in un giorno festivo, trovando qui il lavoro compensazione nel riposo sostitutivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)