Sez. L, Sentenza n. 1135 del 22/01/2004 (Rv. 569595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Lavoro prestato nei giorni successivi al sesto - Penosità ulteriore rispetto a quella rappresentata dal lavoro domenicale - Diritto ad una specifica maggiorazione retributiva - Sussistenza - Indennizzabilità con emolumenti contrattuali previsti dal CCNL ferrovieri - Interpretazione - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica, usufruisca del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto per il lavoro prestato nel settimo giorno ad un ulteriore compenso oltre quello percepito per il lavoro festivo, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno; l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ovvero se non siano sorrette da una motivazione coerente, logica e completa (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, con riferimento agli artt. 43 e ss. del contratto collettivo 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - concernenti la retribuzione straordinaria festiva, l'indennità di turno, il soprassoldo domenicale, non aveva rinvenuto la previsione di uno specifico compenso idoneo a ristorare le energie del lavoratore profuse nel lavoro protratto nel settimo giorno consecutivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)