Sez. L, Sentenza n. 10203 del 18/04/2008 (Rv. 602988 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Denuncia di vizi di motivazione o di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Contenuto - Specificità - Necessità - Mera contrapposizione di interpretazione diversa da quella criticata - Inammissibilità - Fattispecie in tema di premi di produzione spettanti ai dipendenti di un Casinò.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell'asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha confermato sullo specifico punto la sentenza impugnata, la quale, interpretando il contratto collettivo aziendale applicabile, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori a beneficiare del premio di produzione in misura maggiore di quella corrisposta, dovendosi commisurare il premio ai maggiori introiti del Casinò).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)