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Sez. 1, Sentenza n. 1165 del 25/03/1977 (Rv. 384829 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - NORME APPLICABILI - MINISTERO DEL PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - NECESSITA - LETTERA SOTTOSCRITTA DALL'OPPONENTE CON FIRMA NON AUTENTICATA - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384829-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - NORME APPLICABILI - MINISTERO DEL PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - NECESSITA - LETTERA SOTTOSCRITTA DALL'OPPONENTE CON FIRMA NON AUTENTICATA - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il giudizio di opposizione a decreto dichiarativo dello stato di adottabilita, pur modellandosi secondo criteri di maggiore concentrazione e celerita, e aderente, nei suoi elementi fondamentali, ai principi del procedimento ordinario, quali quelli del contraddittorio (che si instaura tra l'opponente, il curatore del minore e il pubblico ministero), della trattazione in udienza e della decisione con sentenza, la quale e soggetta ai normali mezzi di impugnazione. Nel suddetto procedimento di opposizione, avente carattere contenzioso, in difetto di una norma derogativa, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un procuratore legalmente esercente, come prescritto dall'art 82 cod proc civ. non vale, percio, come atto introduttivo del giudizio, una lettera sottoscritta dall'opponente con firma non autenticata. (Conf 2514/74, mass n 370950).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undevicies, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)