Sez. 1, Sentenza n. 3241 del 27/05/1982 (Rv. 421190 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - A MEZZO DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - NECESSITÀ - PERSONE INDIGENTI - GRATUITO PATROCINIO - APPLICABILITÀ - BREVITÀ E PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - ATTO DI OPPOSIZIONE - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA SOLTANTO DELLA PARTE - NULLITÀ - INESISTENZA - SANABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - A MEZZO DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - NECESSITÀ - PERSONE INDIGENTI - GRATUITO PATROCINIO - APPLICABILITÀ - BREVITÀ E PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - ATTO DI OPPOSIZIONE - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA SOLTANTO DELLA PARTE - NULLITÀ - INESISTENZA - SANABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, introducendo un procedimento di natura contenziosa dinanzi al tribunale ed alla Corte d'appello, è soggetta all'applicazione dell'art. 82 cod. proc. civ. sull'Obbligo delle parti di stare in giudizio per mezzo di procuratore legalmente esercente. Tale principio, il quale trova applicazione anche nei confronti delle persone indigenti che debbono far ricorso al gratuito patrocinio, senza per questo porre in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione la disposizione dell'art. 314/12 cod. civ., in relazione alla brevità e perentorietà del termine fissato da tale norma per l'opposizione medesima (sentenze della Corte costituzionale nn. 57 e 58 del 1979) comporta che l'atto sottoscritto soltanto dalla parte è del tutto inidoneo all'instaurazione del relativo procedimento, e che, vertendosi in tema di inesistenza, deve escludersi ogni effetto sanante di un'eventuale successiva assunzione da parte di procuratore della rappresentanza dell'opponente. (V 4837/78, mass n 394534; (V 1165/77, mass n 384829; (Conf 3557/81, mass n 414171; (Conf 6526/80, mass n 410312; (contra 352/82, mass n 418050).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)