Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 18/09/1974 (Rv. 370950 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PRINCIPI APPLICABILI - DIFESA DELLE PARTI - MINISTERO DI UN PROCURATORE LEGALE - NECESSITA*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PRINCIPI APPLICABILI - DIFESA DELLE PARTI - MINISTERO DI UN PROCURATORE LEGALE - NECESSITA*
Il giudizio di opposizione a decreto dichiarativo dello stato di adottabilita, pur modellandosi secondo criteri di maggiore concentrazione e celerita, e aderente, nei suoi elementi fondamentali, ai principi del procedimento ordinario, quali quelli del contraddittorio (che si instaura tra l'opponente, il curatore del minore e il pubblico ministero), della trattazione in udienza e della decisione con sentenza, la quale e soggetta ai normali mezzi di impugnazione. Nel suddetto procedimento di opposizione, avente carattere contenzioso, in difetto di una norma derogativa, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un procuratore legalmente esercente, come prescritto dall'art 82 cod proc civ. (Conf 1154'72, mass n 357600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 com. 12, Cod. Civ. art. 314 com. 13, Cod. Civ. art. 314 com. 14, Cod. Civ. art. 314 com. 19, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)