Sez. 5, Sentenza n. 16899 del 31/07/2007 (Rv. 600937 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Esecuzione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Presupposti - Impossibilità di consegna al destinatario o ai soggetti alternativamente specificati, secondo l'ordine tassativamente indicato - Attestazione espressa e specifica nella relazione di notificazione - Necessità - Omissione - Conseguenza - Nullità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
Anche nel procedimento di accertamento dell'imposta la speciale forma di notificazione prevista dell'art. 140 cod. proc. civ. è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità (in applicazione di tali princìpi, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale aveva ritenuto nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., nella cui relazione il messo notificatore si era limitato a scrivere che la notificazione presso la sede sociale non era potuta avvenire perché "impossibile", soggiungendo che "i contribuenti" si erano rifiutati di ricevere l'atto, senza indicare l'identità dei soggetti che avevano opposto il rifiuto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)