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Sez. 5, Sentenza n. 7067 del 17/03/2008 (Rv. 602725 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Destinatario momentaneamente assente - Forme della notifica - Art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Art. 140 cod. proc. civ. - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602725-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

L'avviso di accertamento, nel caso di temporanea assenza, incapacità o rifiuto del destinatario di ricevere l'atto, va notificato - in assenza di diverse previsioni normative - con le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., mentre la differente procedura prevista dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve essere utilizzata solo nei casi in cui il destinatario dell'avviso risulti trasferito in luogo sconosciuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)