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Sez. 3 - , Sentenza n. 21549 del 27/07/2021 (Rv. 662025 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Vendita delegata al professionista - Mancato versamento del fondo spese nel termine fissato dal giudice - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662025-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)