Sez. 1, Sentenza n. 8566 del 08/06/2000 Ud. (dep. 27/07/2000) Rv. 216595 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Carattere integrativo e sussidiario, non sostitutivo, dei poteri del giudice - Applicazione del principio in fattispecie di assoluzione dell'imputato per genericità dell'imputazione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
L'intervento del giudice, ai sensi dell'art.507 c.p.p., nel procedimento di formazione della prova può essere solo integrativo e sussidiario, non mai del tutto sostitutivo dei poteri propri delle parti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero il quale si doleva dell'assoluzione dell'imputato dall'addebito di omessa custodia di arma, per non avere il giudice - a fronte di un capo d'imputazione formulato in modo generico - disposto d'ufficio l'individuazione e la citazione di testi i quali potessero chiarire quale specifica condotta negligente fosse ascrivibile all'imputato medesimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)