Sez. 1, Sentenza n. 46169 del 27/06/2018 Cc. (dep. 11/10/2018) Rv. 274189 - 02
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Colloqui con i garanti locali – Detenuti soggetti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. possono svolgere colloqui con il garante locale, a condizione che non sia diversamente previsto dal decreto di applicazione, e previa autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria, che potrà negarla soltanto in presenza di specifiche e comprovate ragioni, di cui dovrà dare compiutamente conto nel provvedimento di eventuale rigetto della richiesta.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)