Sez. 1, Sentenza n. 12493 del 12/12/2018 Cc. (dep. 20/03/2019) Rv. 276306 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. – Colloqui con i garanti locali – Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I colloqui del detenuto in regime differenziato, di cui all'art. 41-bis ord. pen., con il garante locale sono soggetti ad autorizzazione che può essere negata solo in presenza di specifiche e comprovate ragioni da riportare nel provvedimento di eventuale rigetto della richiesta e sono sottoposti, secondo quanto prescritto dal comma 2-quater, lett. b), del predetto articolo, al controllo uditivo ed all'impiego del vetro divisorio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)