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Sez. 1, Sentenza n. 53006 del 11/07/2018 Cc. (dep. 26/11/2018) Rv. 274552 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. – Colloqui con i garanti locali – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274552-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

I colloqui del detenuto in regime differenziato, di cui all'art. 41-bis ord. pen., con il garante locale sono soggetti ad autorizzazione e sono sottoposti, secondo quanto prescritto dal comma 2-quater, lett. b), del predetto articolo, al controllo uditivo ed all'impiego del vetro divisorio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tali colloqui non vanno computati nel numero massimo di quelli ammessi con i familiari e le altre persone).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2014 num. 10 art. 7 com. 5, Legge 09/11/2012 num. 195, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 67 com. 1 lett. L, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)