Sez. L, Sentenza n. 3927 del 16/06/1981 (Rv. 414582 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
La prescrizione dei crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro decorre soltanto nei rapporti che abbiano la caratteristica della stabilita, e cioe che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, siano regolati da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. (nella specie, in cui era discussa la decorrenza o meno della prescrizione anteriormente all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, il SC, alla stregua del surriportato principio, ha ritenuto corretta la decisione in senso negativo dei giudici del merito, fondata sulla previsione nella contrattazione collettiva del licenziamento ad nutum, sulla limitazione della possibilita di reazione a questo unicamente con la richiesta di risarcimento del danno e sull'insufficienza della tipicizzazione convenzionale di alcune ipotesi di cessazione del rapporto). (V 1749/81, mass n 412427; (V 2692/80, mass n 406473; (V 2519/80, mass n 406263).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)