Sez. L, Sentenza n. 2692 del 23/04/1980 (Rv. 406473 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN CORSO DI RAPPORTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - STABILITA DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN CORSO DI RAPPORTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - STABILITA DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
Ai fini della decorrenza della prescrizione per i crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro, deve considerarsi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale subordini la legittimita e la efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalita dei casi coincide con l'ambito di operativita della legge 20 maggio 1970 n 300, puo anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensita. (V 244/80, mass n 403633; (Conf 4914/79, mass n 401562; (Conf 4871/79, mass n 401498; (Conf 4720/79, mass n 401281; (Conf 3131/79, mass n 399487).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)