Sez. L, Sentenza n. 1749 del 25/03/1981 (Rv. 412427 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITA - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - IPOTESI ULTERIORI DI TUTELA DI PARI INTENSITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO PRIMA DELL'ACQUISIZIONE DEL CARATTERE DI STABILITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITA - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - IPOTESI ULTERIORI DI TUTELA DI PARI INTENSITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO PRIMA DELL'ACQUISIZIONE DEL CARATTERE DI STABILITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Poiche - alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia - il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto lavorativo opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilita, e da ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata, e regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordina la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affida al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; questa situazione, se nella generalita dei casi coincide attualmente con l'ambito di operativita della legge 20 maggio 1970 n 300, puo anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili le norme sul pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensita, con la conseguenza che, se il rapporto di lavoro e stato instaurato prima della norma, pattizia o di legge, che gli ha conferito stabilita, la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui la stabilita viene realizzata, cioe dal momento in cui detta norma entra in vigore. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto erronea - in conseguenza del mancato esame della relativa disciplina collettiva - la negazione del carattere di stabilita ai rapporti di lavoro dei dipendenti della compagnia internazionale carrozze letti e turismo). (Conf 4871/79, mass n 401498, sulla prima parte; (Conf 3276/78, mass n 392700; (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)