Sez. L, Sentenza n. 15783 del 16/07/2007 (Rv. 598403 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali - Cessione dei crediti - Requisito della maturazione del credito - Equivalenza con la nozione di liquidità ed esigibilità del credito - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di cessione dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici ai fini della regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, la maturazione del credito non è subordinata a specifici requisiti formali, quale l'emissione del mandato di pagamento, prescritti al diverso fine della liquidità ed esigibilità (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la dedotta obbligazione nei confronti dell'INPS estinta per effetto della cessione di crediti dell'Associazione italiana assistenza spastici di Palermo nei confronti del comune di Palermo, sul presupposto che si configurasse un credito maturato sulla base delle delibere comunali che avevano autorizzato l'emissione dei mandati di pagamento, relativi a crediti dell'AIAS, subordinandola all'accreditamento delle somme da parte della Regione Siciliana)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)