Sez. 5, Sentenza n. 23551 del 05/11/2014 (Rv. 633066 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatturazione di operazioni inesistenti - Art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Interpretazione - Obbligo di versamento dell'imposta da parte dell'emittente la fattura - Preclusione per il destinatario della stessa dell'esercizio del diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di I.V.A., l'art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare in esse indicato, va interpretato nel senso che, anche in considerazione della rilevanza penale di tale condotta, il corrispondente tributo viene considerato "fuori conto" e la relativa obbligazione "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. "a valle" ed I.V.A. "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 del d.P.R. citato, il cui diritto è subordinato, quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, oltre che alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, all'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)