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Sez. 3, Sentenza n. 3256 del 27/11/1973 (Rv. 367103 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - ONERE DELL'ESECUZIONE O DELL'OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367103-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - ONERE DELL'ESECUZIONE O DELL'OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Colui che chiede l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto ha l'Onere di eseguire la propria prestazione o di farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia gia esigibile al momento della domanda giudiziale; e, invece, esonerato da tale Onere quando la prestazione non sia ancora esigibile come nel caso in cui, nel contratto preliminare, di cui chiede l'esecuzione specifica, sia stato convenuto che il prezzo debba essere pagato all'atto della stipulazione del contratto definitivo. (Conf 331/71, mass n 349847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)