Sez. 2, Sentenza n. 893 del 13/02/1981 (Rv. 411411 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO CONTESTUALMENTE ALLA STIPULAZIONE DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DEL PREZZO COMPIUTA ANCHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO PRIMA DELLA STIPULAZIONE DELLA COMPRAVENDITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO CONTESTUALMENTE ALLA STIPULAZIONE DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DEL PREZZO COMPIUTA ANCHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO PRIMA DELLA STIPULAZIONE DELLA COMPRAVENDITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Quando in base all'accordo contenuto nel contratto preliminare le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo contestualmente alla stipulazione dell'atto definitivo di compravendita, ai fini della esecuzione dell'Obbligo di concludere il contratto, a norma dello art 2932 cod civ, e sufficiente la semplice offerta della prestazione, compiuta anche nel corso del giudizio, in qualsiasi Forma idonea a manifestare la volonta di adempiere, e nella sentenza che tiene luogo del consenso non prestato, il pagamento del prezzo deve essere imposto come condizione del verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. Se, invece, si sia stabilito che l'intero prezzo venga corrisposto prima della stipulazione della compravendita, essendo la prestazione gia esigibile al momento della proposizione della domanda giudiziale, il contraente che chiede la emanazione della sentenza costitutiva, e tenuto tempestivamente ad eseguire la propria prestazione e, quando questa non venga ricevuta dallo altro contraente, deve farne offerta nei modi di legge, ai sensi degli art 1208 e 1209 cod civ. (Conf 4651/80, mass n 403839; (Conf 4037/77, mass n 387721; (Conf 3560/77, mass n 387159; (Conf 1598/76, mass n 380356; (Conf 3302/75, mass n 377424; (Conf 1870/75, mass n 375540; (Conf 2340/74, mass n 370737; (Conf 3256/73, mass n 367103; (Conf 1234/73, mass n 363804; (Conf 3536/72, mass n 361489; (Conf 331/71, mass n 349847).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)