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Sez. 2, Sentenza n. 837 del 07/02/1979 (Rv. 397010 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PREVIA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL CONTRAENTE CHE CHIEDE L'ESECUZIONE E PREVIA EFFETTUAZIONE DELL'OFFERTA RELATIVA - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397010-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PREVIA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL CONTRAENTE CHE CHIEDE L'ESECUZIONE E PREVIA EFFETTUAZIONE DELL'OFFERTA RELATIVA - NECESSITA - CONDIZIONI.*

Il contraente che chiede l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, e tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico ed a farne l'offerta nei modi di legge, solo se tale prestazione sia gia esigibile al momento della domanda giudiziale, sicche non e tenuto a pagare o ad offrire il prezzo allorquando il pagamento del prezzo (o di una parte residua di esso) per accordo fra le parti debba essere effettuato al momento della stipulazione del contratto definitivo. In questa ipotesi, la sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo, promesso e non stipulato, deve essere senz'altro emessa, ed il pagamento del prezzo (o della quota parte residuale) deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (V 3256/73, mass n 367103; (V 1127/73, mass n 363621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)