Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 (Rv. 665047 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Decesso della parte costituita - Dichiarazione in udienza o mediante nota scritta depositata in telematico nella vigenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 - Effetti - Automatica interruzione del processo dalla suddetta dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la prosecuzione o riassunzione ex art. 305 c.p.c. - Decorrenza - Rilevanza adozione provvedimento - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.
Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)