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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21375 del 15/09/2017 (Rv. 645921 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Notificazione dell'evento alle altre parti - Effetti - Interruzione del processo - Termine semestrale per la riassunzione – Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645921-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio, per tardiva riassunzione, assumendo come “dies a quo”, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c., il momento nel quale l’evento, costituito dal fallimento della parte, era stato comunicato dal difensore della società fallita alla controparte mediante posta elettronica certificata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)